Sez. L, Sentenza n. 7148 del 28/11/1983 (Rv. 431750 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - CLAUSOLE DIFFORMI DAL CONTRATTO COLLETTIVO - SUPERAMENTO DELLA DIVERGENZA - CRITERIO DELL'ASSORBIMENTO - APPLICABILITÀ - PORTATA - DEROGA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - CLAUSOLE DIFFORMI DAL CONTRATTO COLLETTIVO - SUPERAMENTO DELLA DIVERGENZA - CRITERIO DELL'ASSORBIMENTO - APPLICABILITÀ - PORTATA - DEROGA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Nell'ipotesi di divergenza tra la disciplina collettiva applicabile al caso specifico e quella risultante dal contratto individuale di lavoro - anche quando sia accertata la natura subordinata, anziché autonoma, del relativo rapporto - la retribuzione spettante al lavoratore deve essere stabilita sulla base del criterio dell'assorbimento, e cioè dell'individuazione del trattamento globalmente più favorevole al prestatore d'opera, e non già in base al criterio del cumulo dei compensi individualmente pattuiti e dei minimi tabellari. La deroga a tali principi è possibile soltanto se essa sia specificamente disposta dalla legge o dalla contrattazione collettiva o se le parti abbiano consensualmente attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale, rispetto a quella minima tabellare, la precipua natura di compenso aggiuntivo speciale per particolari meriti del lavoratore. (V 1516/81, mass n 412177; (V 3253/80, mass n 407045; (Conf 4112/79, mass n 400617).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)