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Sez. 3, Ordinanza n. 2520 del 21/02/2002 (Rv. 552407 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI | Crediti presso terzi - Terzo ente Poste - Competenza alternativa del giudice del luogo della sede ovvero dell'ufficio avente in carico il rapporto oggetto della dichiarazione - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552407-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI

In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, qualora il terzo sia l'ente Poste, deve ritenersi territorialmente competente, ai sensi degli artt. 19, 26 e 543 cod. proc. civ., il giudice del luogo ove l'istituto ha la sede legale o, alternativamente, quello del luogo in cui l'ufficio o l'agenzia dell'ente stesso abbia in carico il rapporto da cui scaturisce il credito, ed abbia altresì un rappresentante che, avendo potere di gestione del rapporto "de quo" (e, dunque, potere di rappresentanza sostanziale), sia autorizzato a rendere la dichiarazione di terzo ex art. 547 cod.proc.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)