Sez. L, Sentenza n. 17779 del 22/11/2003 (Rv. 568376 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Ordinanza / ingiunzione emessa dall'Ispettorato provinciale del lavoro - Termini per la conclusione del procedimento - Mancanza di una previsione - Applicabilità dei termini previsti dagli artt. 203 e 204 del codice della strada - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In materia di sanzioni amministrative, qualora sia competente all'emissione della ordinanza ingiunzione l'Ispettorato del lavoro della provincia di Bolzano, non si applicano i termini di durata del procedimento previsti dagli artt. 203 e 204 del codice della strada per i procedimenti di competenza del prefetto, ma si applica la norma generale contenuta nell'art. 18 della legge n.689 del 1981, che non prevede alcun termine per l'emissione del provvedimento sanzionatorio, - salvo il termine di prescrizione quinquennale previsto dal successivo art. 24.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)