Sez. 1, Sentenza n. 874 del 25/01/2002 (Rv. 551830 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Termine per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione da parte del prefetto - Quantificazione in novanta giorni - Rispetto di detto termine - Condizione di validità della procedura - Configurabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, il prefetto è tenuto alla decisione sul ricorso (presentato dal privato cui sia stata contestata una violazione del codice della strada) entro il termine massimo di novanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione del ricorso, ovvero di spedizione postale dello stesso, dovendosi aggiungere al termine di sessanta giorni assegnato a detto organo per emettere ordinanza - ingiunzione, ovvero ordinanza di archiviazione, l'ulteriore termine di trenta giorni assegnato all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ai fini dell'istruttoria preliminare e della trasmissione degli atti al prefetto. Detto termine, che si sottrae alle qualificazioni di ordinatorietà o perentorietà, proprie del procedimento giurisdizionale, deve essere apprezzato, alla stregua dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990 e della esigenza di buon andamento dell'amministrazione sancita dall'art. 97 Cost., come elemento di regolarità, e, quindi, di validità della procedura.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)