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Sez. 1, Sentenza n. 11390 del 04/09/2001 (Rv. 549158 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Ordinanza - Ingiunzione prefettizia - Emissione oltre il termine stabilito dalla legge - Illegittimità dell'atto.
Stato
decisa il 2001-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549158-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, il Prefetto è tenuto alla decisione sul ricorso presentato dal privato, cui sia stata contestata una violazione del codice della strada nel testo vigente prima della riforma introdotta col D.Lgs. 285 del 285, mediante l'emissione di un'ordinanza - ingiunzione entro il termine di trenta giorni stabilito in linea generale, per la definizione del procedimento amministrativo, dall'art. 2 comma secondo della legge 241 del 90 in trenta giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio ovvero dalla domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 com. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)