Sez. 1, Sentenza n. 4042 del 21/03/2001 (Rv. 544977 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Provvedimento sanzionatorio pecuniario - Emesso dal Prefetto ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 - Disciplina dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 - Termine per l'esaurimento dei procedimenti amministrativi - Assenza di previsione da parte della legge o del regolamento e mancanza di determinazione da parte della p.a. - Termine di trenta giorni previsto dal suddetto art. 2 - Applicabilità - Sussistenza - Inosservanza - Ordinanza ingiunzione - Violazione di legge - Sussistenza - Fattispecie in materia di violazioni del codice della strada.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
Il provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria emesso dal prefetto ex art. 18 della legge n. 689 del 1981 senza osservare il termine di trenta giorni per l'esaurimento dei procedimenti amministrativi, stabilito dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o per regolamento ovvero di determinazione - in mancanza di tali previsioni normative - da parte della pubblica amministrazione interessata con apposito provvedimento, è affetto da violazione di legge; ne consegue che la relativa inosservanza determina l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione. (Fattispecie in tema di violazione del codice della strada, anteriormente alla nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)