Sez. 2, Sentenza n. 30302 del 24/06/2016 Cc. (dep. 15/07/2016) Rv. 267718 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Obbligo dell'avviso alla persona offesa ex art. 299, comma secondo bis, cod. proc. pen. - Nozione di delitti commessi con violenza alla persona - Violenza morale o psicologica - Minaccia - Inclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
La nozione di "delitti commessi con violenza alla persona", di cui all'art. 299, comma secondo bis, cod. proc. pen. - per i quali sussiste l'obbligo di notifica, al difensore della persona offesa o a quest'ultima, dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto - include tutti quei delitti, consumati o tentati, che si sono manifestati in concreto con atti di violenza fisica, ovvero morale o psicologica, in danno della vittima del reato. (Fattispecie in tema di estorsione posta in essere con minaccia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)