Sez. 1, Sentenza n. 1242 del 15/02/1999 (Rv. 523231 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Sanzioni comminate direttamente da disposizioni contenute in fonti normative subordinate - Inapplicabilità - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
L'art. 1 della legge n. 689 del 1981, ponendo per le sanzioni amministrative una riserva di legge analoga a quella dell'art. 25 Cost., impedisce che dette sanzioni possano essere comminate direttamente da disposizioni contenute in fonti normative subordinate, ma non esclude che i precetti, comunque dalla legge sufficientemente individuati, siano eterointegrati dalle fonti regolamentari delegate, in ragione della tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono legittimate ad operare e sempre nel rispetto delle finalità poste dalle legge (la S.C. ha così cassato la sentenza del pretore che aveva annullato la sanzione amministrativa pecuniaria emessa per violazione dell'ordinanza ministeriale resa ai sensi dell'art. 8 della legge n. 146 del 1990 sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, erroneamente ritenendo che la sanzione stessa era stata comminata sulla base di un atto amministrativo e non di una legge, così come previsto dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981. In particolare, la S.C. ha precisato che la legge del 1990 configura in termini sufficientemente definiti il precetto e la sanzione, così fissando rigorosamente l'oggetto ed i limiti dell'intervento amministrativo destinato a completarla ed escludendo valutazioni di tipo politico sulla scelta dei comportamenti da sanzionare).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 8 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 9, Legge 12/06/1990 num. 146 art. 10, Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)