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Sez. L, Sentenza n. 1198 del 12/02/1985 (Rv. 439314 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - CONSULENZE TECNICHE DISCORDANTI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - DISSENSO DA ENTRAMBE LE CONSULENZE - MOTIVAZIONE ADEGUATA E CORRETTA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439314-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - CONSULENZE TECNICHE DISCORDANTI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - DISSENSO DA ENTRAMBE LE CONSULENZE - MOTIVAZIONE ADEGUATA E CORRETTA - NECESSITÀ.*

Ai fini dell'accertamento del diritto a pensione d'Invalidità, il giudice del merito, quando si trovi in presenza di due consulenze tecniche, di primo e di secondo grado, contrastanti tra loro, può condividere le conclusioni dell'una o dell'altra, ovvero dissentire da entrambe, ma deve fornire del suo dissenso motivazione adeguata e corretta, valutando ed indicando gli elementi probatori acquisiti, esaminando criticamente ed analiticamente gli argomenti esplicitati nelle relazioni di consulenza e contrapponendo ad essi le considerazioni logiche e giuridiche, idonee a giustificare il proprio convincimento. (Conf 2911/82, mass n 420800; (Conf 5206/80, mass n 409033).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)