Sez. 2, Sentenza n. 7753 del 24/06/1992 (Rv. 477900 - 01)
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Recesso - In genere | Contratto di prestazione d'opera professionale - Opposizione di un termine finale - Rinuncia alla facoltà di recesso - Esclusione - Limiti.
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Recesso - In genere
La semplice apposizione di un termine finale al contratto di prestazione d'opera professionale non implica rinuncia alla facoltà di recesso a norma dell' art. 2237 cod. civ. - applicabile anche all'attività degli spedizionieri doganali - a meno che la rinuncia stessa non sia stata univocamente espressa dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1737, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2937, Legge 22/12/1960 num. 1612
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)