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Sez. 2, Sentenza n. 5893 del 26/06/1996 (Rv. 498287 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE | Apposizione di un termine finale - Rinunzia alla facoltà di recesso - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1996-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498287-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE

Nel contratto d'opera intellettuale(nel quale obbligato alla prestazione dell'opera può essere anche un soggetto costituito in forma societaria)la semplice apposizione di un termine finale non implica rinunzia alla facoltà legale di recesso, salvo che tale rinunzia non sia inequivocabilmente espressa dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)