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Sez. 3, Sentenza n. 909 del 01/02/1988 (Rv. 457282 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO DELL'ASSICURATO - CONSEGUENZE - ONERE PROBATORIO DELL'ASSICURATORE ATTORE EX ART. 1916 COD. CIV. CONTRO IL TERZO - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1988-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457282-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO DELL'ASSICURATO - CONSEGUENZE - ONERE PROBATORIO DELL'ASSICURATORE ATTORE EX ART. 1916 COD. CIV. CONTRO IL TERZO - OGGETTO.*

L'art. 1916 cod. civ., che consente all'assicuratore che abbia pagato l'indennità di surrogarsi, fino alla concorrenza dello ammontare di questa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili del danno, attua una Forma di successione a titolo particolare nel diritto dell'assicurato, nella cui identica posizione l'assicuratore, in conseguenza del pagamento della indennità, viene a subentrare, acquistando il diritto nel medesimo stato in cui esso si trova al momento della surrogazione, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti, come se, cioè, ad agire verso il terzo fosse lo stesso assicurato. Pertanto, l'assicuratore che agisca contro il terzo a norma dell'art. 1916 cod. civ. deve provare non solo il titolo della surrogazione, cioè il pagamento della indennità, ma anche i fatti costitutivi del diritto fatto valere in surrogazione, soggiacendo, quindi, allo stesso Onere che avrebbe fatto carico all'originario titolare del diritto. (Conf 664/82, mass n 418430; (Conf 2422/82, mass n 420286; (Conf 4834/81, mass n 415540).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)