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Sez. 1, Sentenza n. 4834 del 27/07/1981 (Rv. 415540 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - FORMA DI SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO DELL'ASSICURATO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - ONERE PROBATORIO DELL'ASSICURATORE ATTORE EX ART 1916 COD CIV CONTRO IL TERZO - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1981-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415540-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - FORMA DI SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO DELL'ASSICURATO - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - ONERE PROBATORIO DELL'ASSICURATORE ATTORE EX ART 1916 COD CIV CONTRO IL TERZO - OGGETTO.*

L'art 1916 cod civ, che consente all'assicuratore che abbia pagato all'indennita di surrogarsi, fino alla concorrenza dell'ammontare di questa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili del danno, attua una Forma di successione a titolo particolare nel diritto dell'assicurato, nella cui identica posizione l'assicuratore - in conseguenza del pagamento dell'indennita - viene a subentrare, acquistando il diritto nel medesimo stato in cui esso si trova al momento della surrogazione, con lo stesso contenuto e gli stessi limiti, come se, cioe, ad agire, verso il terzo fosse lo stesso assicurato. Pertanto, l'assicuratore che agisca contro il terzo a norma dell'art 1916 cod civ deve provare non solo il titolo della surrogazione, vale a dire il pagamento dell'indennita, ma anche i fatti costitutivi del diritto fatto valere in surrogazione, soggiacendo, quindi, allo stesso Onere che avrebbe fatto carico all'originario titolare del diritto. (V 3350/79, mass n 399749; (V 954/75, mass n 374343).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)