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Sez. 2, Sentenza n. 2422 del 19/04/1982 (Rv. 420286 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - RIVALUTABILITÀ AUTOMATICA PER LA SOLA QUALITÀ IMPRENDITORIALE DEL CREDITORE - ESCLUSIONE - RISARCIBILITÀ IN MISURA MAGGIORE DELLA COPERTURA DEGLI INTERESSI MORATORI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420286-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INADEMPIMENTO - RIVALUTABILITÀ AUTOMATICA PER LA SOLA QUALITÀ IMPRENDITORIALE DEL CREDITORE - ESCLUSIONE - RISARCIBILITÀ IN MISURA MAGGIORE DELLA COPERTURA DEGLI INTERESSI MORATORI - CONDIZIONI.*

In caso di inadempimento di obbligazione pecuniaria la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica un risarcimento automatico nella misura della svalutazione stessa per la sola qualità imprenditoriale del creditore, bensì un risarcimento (maggiore di quello coperto dagli interessi moratori) commisurato all'effettivo pregiudizio patrimoniale allegato e dimostrato, in relazione al presumibile impiego del denaro, ove ricevuto tempestivamente, secondo criteri della normalità e della possibilità, integrati ove occorra con criteri equitativi, restando a tale fine utilizzabile ogni mezzo di prova, compresi il notorio acquisito alla comune esperienza e le presunzioni. (Conf 664/82, mass n 418430; (Conf 3890/81, mass n 415540; (Conf 1384/80, mass n 415540; (Conf 5572/79, mass n 402167; (Conf 3756/79, mass n 400219; (Conf 776/79, mass nn 400219 e 402018).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)