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Sez. 2, Sentenza n. 664 del 05/02/1982 (Rv. 418430 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - INADEMPIMENTO - SVALUTAZIONE MONETARIA DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - RISARCIMENTO - AUTOMATICO NELLA MISURA DELLA SVALUTAZIONE - ESCLUSIONE - COMMISURATO ALL'EFFETTIVO PREGIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MEZZI PROBATORI.*
Stato
decisa il 1982-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418430-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - INADEMPIMENTO - SVALUTAZIONE MONETARIA DURANTE LA MORA DEL DEBITORE - RISARCIMENTO - AUTOMATICO NELLA MISURA DELLA SVALUTAZIONE - ESCLUSIONE - COMMISURATO ALL'EFFETTIVO PREGIUDIZIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MEZZI PROBATORI.*

In caso di inadempimento di obbligazione pecuniaria la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica un risarcimento automatico nella misura della svalutazione stessa, sebbene un risarcimento commisurato all'effettivo pregiudizio patrimoniale del creditore in relazione all'impiego che egli avrebbe presumibilmente fatto del danaro, ove lo avesse tempestivamente ricevuto, secondo un criterio personale di normalità; ed a tal fine è utilizzabile ogni mezzo di prova, compresi il notorio acquisito alla comune esperienza e le presunzioni deducibili dalle condizioni e qualità personali del creditore. (Conf 3890/81, mass n 415540; (Conf 1384/80, mass n 404920; (Conf 3776/79, mass n 400219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)