Sez. U, Sentenza n. 461 del 20/01/1987 (Rv. 450193 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE FISCALE - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - SUSSISTENZA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - POTERE DELLE COMMISSIONI - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO INTENDENTE DI FINANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE FISCALE - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - SUSSISTENZA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - POTERE DELLE COMMISSIONI - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO INTENDENTE DI FINANZA.*
L'opposizione del contribuente, avverso ingiunzione fiscale per il pagamento di IVA, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario e spetta alla cognizione delle commissioni tributarie, tenuto conto che la disciplina istitutiva del predetto tributo, ove rinvia alle Disposizioni del R.d. 14 aprile 1910 n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali, non comprende le norme che attengono, all'esperibilità dell'opposizione suddetta davanti all'AGO, e che inoltre le Disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sulla revisione del contenzioso tributario, integrano un sistema compiuto, caratterizzato dall'attribuzione in via esclusiva alle commissioni della tutela giurisdizionale contro gli Atti dello ente impositore. Peraltro, deve negarsi che tali commissioni, adite con l'indicata opposizione, abbiano il potere di sospendere in via cautelare l'esecuzione intrapresa dall'amministrazione finanziaria, poiché una siffatta facoltà compete soltanto allo intendente di finanza, contro le cui determinazioni il contribuente può insorgere davanti al giudice amministrativo in Sede di giurisdizione di legittimità. (V 6151/83, mass n 430946; (V 1471/80, mass n 405027).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 4, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 62 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)