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Sez. U, Sentenza n. 4347 del 26/07/1985 (Rv. 441814 - 01)

FALLIMENTI ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - POSSIBILITÀ DI FAR VALERE I CREDITI SOLO IN SEDE CONCORSUALE - CONSEGUENZE - DIFETTO TEMPORANEO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1985-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441814-01

FALLIMENTI ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - IN GENERE - POSSIBILITÀ DI FAR VALERE I CREDITI SOLO IN SEDE CONCORSUALE - CONSEGUENZE - DIFETTO TEMPORANEO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

I crediti nei confronti dell'impresa che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ivi inclusi quelli derivanti da rapporti di lavoro, devono essere fatti valere in Sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al Commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta Sede. Ciò comporta un temporaneo difetto della giurisdizione, non della Competenza del giudice medesimo, stante il carattere amministrativo dell'attività del Commissario liquidatore, con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che abbia pronunciato su detti crediti, previo riconoscimento del relativo potere, è impugnabile non con regolamento di Competenza, ma con impugnazione ordinaria. (V 5233/84, mass n 436963; (V 5220/84, mass n 436958).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Legge Falliment. art. 208, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)