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Sez. L, Sentenza n. 1917 del 19/03/1986 (Rv. 445178 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO DELL'IMPRENDITORE PER INIDONEITÀ DELLO INVALIDO AVVIATO - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELL'INSUSSISTENZA DELLA INIDONEITÀ - RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE DELLO IMPRENDITORE PER L'INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE SOTTO IL PROFILO DELLA BUONA FEDE PER AVERE QUESTI CONFIDATO NEL GIUDIZIO DEI SUOI MEDICI DI FIDUCIA ANCORCHÉ IN VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445178-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RIFIUTO DELL'IMPRENDITORE PER INIDONEITÀ DELLO INVALIDO AVVIATO - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELL'INSUSSISTENZA DELLA INIDONEITÀ - RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE DELLO IMPRENDITORE PER L'INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE SOTTO IL PROFILO DELLA BUONA FEDE PER AVERE QUESTI CONFIDATO NEL GIUDIZIO DEI SUOI MEDICI DI FIDUCIA ANCORCHÉ IN VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel caso di rifiuto da parte dell'imprenditore di assumere il lavoratore a lui avviato per il collocamento ordinario (legge n. 264 del 1949) per la sua inidoneità, che risulti insussistente nel giudizio instaurato dal lavoratore, lo inadempimento dell'imprenditore medesimo all'Obbligo legale di assunzione, fonte di responsabilità contrattuale e quindi dell'Obbligo di risarcimento del danno in favore del lavoratore, non trova limite sotto il profilo della buona fede dell'imprenditore, nell'avere questi confidato nel giudizio dei suoi medici di fiducia, ancorché in violazione della prescrizione dell'art. 5 statuto lavoratori, che consente anche nel caso di lavoratore solo avviato al lavoro l'accertamento medico esclusivamente a mezzo degli organismi sanitari pubblici, non incidendo l'elemento della colpa (o del dolo) sull'imputabilità, o meno, dell'inadempimento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)