Sez. 6, Sentenza n. 36785 del 02/07/2003 Cc. (dep. 25/09/2003) Rv. 226689 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE | Commercio illecito di sostanze stupefacenti - Delitto di associazione finalizzata al commercio di stupefacenti - Vincolo associativo tra fornitore e venditori al minuto - Condizioni - Inclusione nell'accordo criminoso del compito di rivenditore al minuto - Necessità.
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE
Nell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti anche l'approvvigionamento della droga, mediante l'acquisto all'ingrosso da un gruppo organizzato di importatori, effettuato con lo scopo della vendita al minuto, può essere ritenuto un ruolo associativo, sempre che esso sia stato oggetto dell'originario accordo tra due associazioni a delinquere ovvero tra due gruppi nell'ambito di un'unica associazione. È tuttavia necessario che sussista la prova che il compito di rivendita al dettaglio dello stupefacente sia stato incluso nell'accordo criminoso: in tal modo i singoli atti di acquisto divengono altrettanti reati-fine dell'associazione, mentre, in assenza dell'accordo, essi rimangono singole illecite operazioni di natura sinallagmatica.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)