Sez. L, Sentenza n. 4000 del 10/06/1983 (Rv. 428941 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - MOMENTO COSTITUTIVO - ASSUNZIONE DELLA TITOLARITÀ E DEL GOVERNO DELL'IMPRESA - NECESSITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - MOMENTO COSTITUTIVO - ASSUNZIONE DELLA TITOLARITÀ E DEL GOVERNO DELL'IMPRESA - NECESSITÀ.*
Il rapporto di lavoro inerisce all'impresa e - in caso di trasferimento di azienda - ne segue le sorti, con la conseguenza che solo quando il cessionario assume la titolarità ed il governo della impresa al cui Esercizio è destinata l'azienda, egli assume anche la gestione e subentra nel sinallagma del rapporto di lavoro, assumendone i relativi obblighi ed investendosi dei corrispondenti diritti. Pertanto, mentre la cessazione dell'attività imprenditoriale e la messa in liquidazione dell'impresa ceduta non comporta l'automatica cessazione dei rapporti di lavoro al momento in corso, trattandosi di eventi che non comportano la Estinzione del soggetto, il cessionario non diventa titolare di tali rapporti finché non assume la titolarità ed il governo dell'impresa. (V 3901/78, mass n 393498).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)