Sez. L, Sentenza n. 3887 del 02/07/1984 (Rv. 435829 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TOTALE CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE CON LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI E SUCCESSIVA ALIENAZIONE DEI BENI AZIENDALI - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO RELATIVO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - TOTALE CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE CON LICENZIAMENTO DEI DIPENDENTI E SUCCESSIVA ALIENAZIONE DEI BENI AZIENDALI - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO RELATIVO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Non è configurabile un trasferimento di azienda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 cod. civ., nel caso di totale cessazione dell'attività imprenditoriale, con licenziamento dei dipendenti, e di successiva alienazione dei beni aziendali, qualora sia esclusa la sussistenza di ogni nesso teleologico tra il licenziamento, determinato dall'effettiva cessazione dell'attività (costituente giustificato motivo oggettivo del recesso), e la successiva vendita. L'accertamento compiuto dal giudice del merito in ordine alle circostanze di fatto predette, se sostenuto da adeguata e corretta motivazione, è incensurabile in Sede di legittimità. (V 4000/83, mass n 428941; (V 4637/82, mass n 422602; (V 1921/81, mass n 412608; (6193/80, mass n 409919).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)