Sez. L, Sentenza n. 648 del 03/02/1986 (Rv. 444215 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE DAL LAVORO AUTONOMO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE DAL LAVORO AUTONOMO.*
L'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato, che lo distingue da quello di lavoro autonomo, è l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva, della quale diventa un fattore dinamico con la prestazione delle sue energie umane, in funzione dei risultati che il datore di lavoro (imprenditore o meno) si propone di conseguire a proprio esclusivo rischio. Conseguente e connesso al predetto inserimento è il vincolo di subordinazione che lega il datore di lavoro, subordinazione che può manifestarsi in vari modi, anche implicitamente nelle direttive programmatiche coincidenti con la stessa struttura aziendale, e quindi non necessariamente in espressi e continui ordini e controlli del datore di lavoro, attinenti all'orario o ad altre modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, variabili secondo il contenuto e le circostanze o la stessa fiducia riposta nel lavoratore. (V 3309/85, mass n 440978; (V 5290/81, mass n 416045).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)