Sez. 2, Sentenza n. 40807 del 06/10/2005 Ud. (dep. 09/11/2005) Rv. 232593 - 01
ATTI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - interprete - nomina - IN GENERE | Imputato che dimostri di comprendere il loro significato - Necessità - Esclusione.
ATTI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - interprete - nomina - IN GENERE
In tema di traduzione degli atti, poiché l'efficacia operativa dell'art. 143 cod. proc. pen. è subordinata all'accertamento della non conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, qualora l'imputato straniero mostri, in sede di espletamento dell'attività processuale, di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati, e non rimanga completamente inerte ma, al contrario, assuma personalmente iniziative, come colloqui, conversazioni telefoniche, interrogatori, rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, dovuta solo sul presupposto indefettibile della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato. (Nell'occasione la Corte ha precisato che l'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato costituisce indagine di mero fatto il cui esito, se riferito dal giudice con argomentazioni esaustive e concludenti, sfugge al sindacato di legittimità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)