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Sez. 2, Sentenza n. 8094 del 04/02/2016 Ud. (dep. 29/02/2016) Rv. 266238 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Comprensione, da parte dell'imputato straniero, del significato degli atti compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati - Dovere del giudice di procedere alla nomina di un interprete - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266238-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE

In tema di traduzione degli atti, qualora l'imputato straniero mostri di rendersi conto del significato degli atti processuali compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, dovuta solo sul presupposto indefettibile della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente dimostrata la comprensione della lingua italiana alla luce della nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato, dell'attestazione della sua conoscenza della lingua italiana nel verbale di interrogatorio, della sottoscrizione dei verbali di perquisizione e sequestro, nonchè del ricorso per cassazione, presentato personalmente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)