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Sez. 3, Sentenza n. 167 del 05/01/2005 (Rv. 579119 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | Natura e portata - Conseguenze - Esercizio del diritto di avvalersi della clausola - Manifestazione della volontà di volersene avvalere - Necessità - Modalità.
Stato
decisa il 2005-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579119-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza risoluzione che non può essere pertanto pronunziata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di volersene avvalere, con manifestazione volontaria recettizia che, in assenza di espressa previsione formale, può essere resa in ogni modo idoneo, anche implicito, purchè inequivocabile, ed in particolare può essere contenuta anche in un atto giudiziale, senza che ne sia in tal caso necessaria la preventiva formulazione in via stragiudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)