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Sez. 6, Sentenza n. 44685 del 23/09/2015 Ud. (dep. 06/11/2015) Rv. 265561 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA - PRONUNCE SULL'AZIONE CIVILE | Mancata notifica all'imputato del decreto di citazione in appello - Dichiarazione di non doversi procedere - Omessa motivazione ai fini delle statuizioni civili - Annullamento della sentenza su ricorso dell'imputato - Rinvio al giudice civile.
Stato
decisa il 2015-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265561-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA - PRONUNCE SULL'AZIONE CIVILE

Nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato (nella specie: per nullità del giudizio conseguente all'omessa notifica del decreto di citazione in appello) impone l'annullamento della sentenza agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)