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Sez. 6, Sentenza n. 32243 del 15/07/2014 Ud. (dep. 21/07/2014) Rv. 260326 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO | Determinazione della pena - Pena illegale - Nozione - Potere di rettifica della pena da parte del giudice di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260326-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO

In caso di errore materiale o di calcolo, la Corte di cassazione può direttamente ricondurre nei limiti legali la sola sanzione inflitta in misura illegale, tale essendo la pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali. (Fattispecie in cui la Corte, sul presupposto che la pena irrogata rientrava, per specie e quantità, nei limiti edittali previsti per il reato considerato, ha provveduto alla rettifica della motivazione della sentenza diversamente indicando la pena base).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)