Sez. 5, Sentenza n. 31739 del 14/05/2026 Ud. (dep. 21/08/2026) Rv. 290557-02
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Decesso dell'imputato non rilevato nella sentenza di appello - Ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato deceduto - Inammissibilità - Applicabilità della disposizione di cui all'art. 619 cod. proc. pen. - Esclusione - Rettifica ad opera del giudice di appello ex art. 130, comma 1, cod. proc. pen.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
Nel caso di tardiva conoscenza del decesso dell'imputato, intervenuto prima della sentenza di appello, ma rilevato successivamente a questa, il potere di rettifica dell'errore spetta esclusivamente al giudice dell'appello a norma dell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen. anche ove sia stato presentato ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la declaratoria di inammissibilità, per carenza di legittimazione e inesistenza della sentenza impugnata, del ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato già deceduto preclude l'applicazione del meccanismo di rettifica previsto dall'art. 619 cod. proc. pen., attivabile solo nel caso in cui il ricorso per cassazione sia ammissibile).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Cod. Pen. art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)