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Sez. 3, Sentenza n. 37770 del 26/09/2025 Ud. (dep. 20/11/2025) Rv. 288864-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO | Casistica elencata dall'art. 619 cod. proc. pen. - Tassatività - Esclusione - Conseguenze - Enunciati erronei obiettivamente riconoscibili e non implicanti la necessità di annullamento - Applicabilità della procedura di rettificazione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288864-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RETTIFICAZIONE DI ERRORI NON IMPORTANTI ANNULLAMENTO

In tema di giudizio di legittimità, i casi di rettificazione della motivazione enumerati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi, sicché risulta suscettibile di correzione ogni erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità e che non comporti la necessità dell'annullamento. (Fattispecie in cui la Corte, dichiarando l'inammissibilità del ricorso, ha sostituito il dispositivo della sentenza impugnata con quello letto in udienza, diverso dal primo e conforme alla motivazione).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)