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Sez. 1, Sentenza n. 803 del 27/01/1997 (Rv. 502055 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE | Mancato preventivo deposito del titolo cambiario - Conseguente contestazione, da parte del debitore, dell' ammissibilità dell'azione - Deduzione e prova dell'insussistenza del rischio di doppio pagamento - Onere del creditore - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502055-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE

Il creditore che abbia agito con l'azione "causale", pur essendo in possesso di titolo cambiario, e che si veda opporre dal debitore l'eccezione di inammissibilità dell'azione, a causa dell'inosservanza dell'onere della preventiva offerta in restituzione del titolo stesso e del suo deposito, è tenuto a dedurre ed a provare che il rischio del doppio pagamento da parte del debitore cambiario (rischio che il legislatore ha appunto inteso scongiurare mediante la previsione dell'art. 66, terzo comma della legge cambiaria) non sussiste in concreto perché l'azione cambiaria è prescritta o per l'assoluta inutilizzabilità del titolo. Tale risultando l'onere del creditore, non spetta, al giudice, di procedere ad un accertamento delle circostanze di fatto che integrino una deroga alla suddetta regola dettata, a favore del debitore, dall'art. 66 della legge cambiaria.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 05/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)