Sez. U, Sentenza n. 433 del 14/06/2000 (Rv. 537566 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Dipendenti delle Ferrovie dello Stato collocati a riposo dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 - Riliquidazione dell'indennità di buonuscita - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia instaurata da un dipendente delle Ferrovie dello Stato (il cui rapporto di lavoro sia cessato dopo l'entrata in vigore della legge n. 210 del 1985) al fine di ottenere l'inclusione dei miglioramenti economici elargiti nel triennio 1987/89 nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita erogatagli al momento del collocamento a riposo, dovendosi, in particolare, escludere la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che il rapporto di lavoro era ancora in essere al momento della trasformazione operata dalla legge n. 210 del 1985, e quella della Corte dei Conti, atteso che l'art. 44 legge n. 829 del 1973, prevedente tale giurisdizione, è stato espressamente abrogato dall'art. 6 legge n. 75 del 1980, mentre l'art. 13 D.L. n. 98 del 1995, convertito con modificazioni in legge n. 204 del 1995, si richiama alle disposizioni della citata legge n. 829 del 1973 non ai fini di disciplinare il riparto di giurisdizione in materia, bensì solo al fine di regolamentare, fino al 31 dicembre 1995, gli aspetti sostanziali del trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro dei ferrovieri.
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1973 num. 829 art. 44 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 6 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., Decreto Legge 01/04/1995 num. 98 art. 13, Legge 30/05/1995 num. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)