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Sez. L, Sentenza n. 6991 del 17/12/1982 (Rv. 424655 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - ATTO SCRITTO "AD PROBATIONEM".*
Stato
decisa il 1982-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424655-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - ATTO SCRITTO "AD PROBATIONEM".*

L'atto scritto, richiesto dall'art. 2096 cod. civ., dal quale deve risultare l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova, ha lo scopo di limitare la dimostrazione della sussistenza del relativo patto alla formazione di un documento sottoscritto da entrambe le parti e non quello di renderne nulla la stipulazione per difetto di Forma, onde il requisito della scrittura è richiesto soltanto ad probationem e non ad substantiam. (V 3699/82, mass n 421667; (V 3192/82, mass n 421135; (V 3228/80, mass n 407021; (contra 1765/66, mass n 323436).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)