Sez. L, Sentenza n. 3192 del 25/05/1982 (Rv. 421135 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - ATTO SCRITTO - NECESSITÀ - "AD PROBATIONEM" - SUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - ATTO SCRITTO - NECESSITÀ - "AD PROBATIONEM" - SUFFICIENZA.*
L'atto scritto dal quale - a norma del primo comma dell'art. 2096 cod. civ. - deve risultare l'assunzione in prova del lavoratore non è richiesto ad substantiam ma soltanto ad probatione. Ne consegue che il patto di prova, ancorché la Mancanza della Forma scritta non ne determini l'Invalidità e l'inefficacia, non può, in caso di contestazione sulla sua stipulazione, essere dimostrato in modo diverso dall'esibizione del documento o dalla confessione della parte contro cui l'esistenza del patto stesso è fatta valere, restando in particolare esclusa la possibilità del ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni. (V 2217/77, mass n 385939; (contra 3228/80, mass n 407021; (contra 6313/79, mass n 403043; (contra 2574/79, mass n 398908; (contra 1765/66, mass n 323436; (contra 1664/59; (contra 1646/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2730
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)