Sez. L, Sentenza n. 3699 del 17/06/1982 (Rv. 421667 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - DOMANDA DI ASSUNZIONE PREVEDENTE UN PERIODO DI PROVA - SUCCESSIVO CONTRATTO FIRMATO DALLE PARTI CON RIFERIMENTO A DETTA DOMANDA SENZA PERÒ UN ESPLICITO ACCORDO IN ORDINE ALL'ESPERIMENTO DELLA PROVA - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - DOMANDA DI ASSUNZIONE PREVEDENTE UN PERIODO DI PROVA - SUCCESSIVO CONTRATTO FIRMATO DALLE PARTI CON RIFERIMENTO A DETTA DOMANDA SENZA PERÒ UN ESPLICITO ACCORDO IN ORDINE ALL'ESPERIMENTO DELLA PROVA - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di Costituzione del rapporto di lavoro subordinato ed al fine della validità del patto di prova, il requisito della Forma scritta ad substantiam, prescritto dall'art. 2096 cod. civ., postula una estrinsecazione documentale della volontà contrattuale di entrambe le parti e pertanto non può ritenersi soddisfatto dalla preesistente domanda di assunzione del lavoratore che preveda un periodo di prova e ancorché il contratto di lavoro poi firmato dalle parti contenga un qualunque riferimento a quella domanda, se dal testo del contratto medesimo non risulti esplicitamente che vi è stato accordo in ordine all'esperimento della prova. (V 2217/77, mass n 385939).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)