Sez. L, Sentenza n. 3228 del 15/05/1980 (Rv. 407021 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO ESCLUDENTE LA NECESSITA DELL'ATTO SCRITTO - DISCIPLINA EX ART 2096, PRIMO COMMA COD CIV - PREVALENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - FORMA - CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO ESCLUDENTE LA NECESSITA DELL'ATTO SCRITTO - DISCIPLINA EX ART 2096, PRIMO COMMA COD CIV - PREVALENZA.*
Le 'norme collettivè che, ai sensi degli artt 1 e 5 delle Disposizioni sulla legge in generale, costituiscono fonti di diritto, sono, soltanto, fra le altre, i contratti collettivi corporativi, stipulati dai Sindacati fascisti, enti di diritto pubblico, secondo le leggi all'epoca vigenti ed intesi a disciplinare gli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori in funzione dell'interesse superiore della produzione, mentre i contratti collettivi postcorporativi hanno efficacia meramente contrattuale, con la conseguenza che ove una clausola di questi ultimi escluda per il periodo di prova la necessita dell'atto scritto, resta prevalente ed operante il primo comma dell'art 2096 cod civ che richiede, invece, all'uopo, l'atto scritto ad substantiam. (V 1765/66, mass n 323436).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Preleggi art. 1, Preleggi art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)