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Sez. 3, Sentenza n. 20125 del 18/09/2009 (Rv. 609592 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO DECISORIO | Deferimento con atto di appello non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale - Ammissibilità - Esclusione - Giuramento già deferito in primo grado, senza pronuncia sulla sua ammissibilità - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609592-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO DECISORIO

È inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 cod. proc. civ., ma dal difensore munito soltanto dell'ordinaria procura "ad litem", anche se il giuramento sia stato ritualmente deferito in primo grado e non vi sia stata pronuncia sulla sua ammissibilità, atteso che, in tale caso, la relativa richiesta deve ritenersi implicitamente disattesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)