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Sez. 3, Sentenza n. 10965 del 11/05/2006 (Rv. 593725 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE | Giuramento decisorio - Deferimento Modalità - Atto sottoscritto da difensore munito solo di procura "ad litem" - Ammissibilità - Esclusione - Conferimento con mandato speciale - Necessità di autenticazione della procura - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593725-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - PRESTAZIONE - IN GENERE

E inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 cod. proc. civ., bensì soltanto dell'ordinaria procura "ad litem". Il mandato speciale non deve essere conferito necessariamente in un atto del processo, ma dev'essere sottoscritto, senza, peraltro che occorra l'autenticazione della sottoscrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)