Sez. 3, Sentenza n. 5606 del 18/10/1980 (Rv. 409460 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO CIVILE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO CIVILE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Le sentenze che prosciolgono l'imputato per amnistia non hanno efficacia vincolante nel giudizio nel quale si propongono domande dipendenti dal fatto costituente il reato estinto. Tuttavia, allorche l'applicazione dell'amnistia comporta un giudizio di merito, in quanto e condizionata all'esclusione di una circostanza aggravante, ovvero alla degradazione del reato, l'accertamento che a tal fine si rende necessario fa stato nel giudizio civile, entro l'ambito delle indagini di merito per tale ragione espletate. (Conf 3780/76, mass n 382482).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)