Sez. L, Sentenza n. 14507 del 08/11/2000 (Rv. 541478 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Legittimità o meno del licenziamento - Stato soggettivo del datore di lavoro - Irrilevanza - Fattispecie relativa a interpretazione di clausola contrattuale sulla esclusione dal periodo di comporto degli infortuni sul lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Il giudizio sulla legittimità di un licenziamento è condizionato dalla sussistenza o meno dei presupposti di legge per la validità dell'atto risolutivo; non può invece attribuirsi rilevanza, ai fini di tale giudizio sull'"an" della liceità dell'atto risolutivo, allo stato soggettivo del datore di lavoro che, al momento dell'intimazione, pur incolpevolmente, abbia la rappresentazione di una situazione che sembri legittimare l'adozione dell'atto, anche perché le conseguenze negative che in tal caso ricadono sul datore di lavoro trovano giustificazione nel rischio d'impresa. (Nella specie, il contratto collettivo prevedeva la non computabilità dei giorni di assenza dal lavoro dovuti ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, attribuendo rilevanza, ai fini della qualificazione dell'infermità, alle statuizioni dell'Inail: la S.C. ha ritenuto che corrispondesse a criteri di logicità e di compatibilità con i principi legali l'interpretazione della clausola compiuta dal giudice di merito, secondo cui, ai fini della legittimità o meno del licenziamento intimato al lavoratore per superamento del periodo di comporto, rilevava il dato oggettivo della effettiva causale delle assenze, anche se la qualificazione della malattia quale infortunio sul lavoro era stata compiuta dall'ente previdenziale successivamente alla data del licenziamento; la Corte ha peraltro dato atto che non era in questione la misura del risarcimento del danno e ha altresì rilevato che la salvaguardia dei principi in materia di diritto di difesa richiede di interpretare una clausola contrattuale siffatta nel senso che ad ambedue le parti del rapporto non è precluso di tutelare i propri diritti, anche in giudizio, rispetto alla qualificazione operata dall'istituto previdenziale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)