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Sez. 6, Sentenza n. 4171 del 03/11/1998 Ud. (dep. 31/03/1999) Rv. 214045 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | È reato permanente - Decorrenza della prescrizione - Indicazione.
Stato
decisa il 1998-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214045-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la prescrizione del reato decorre dal compimento dell'azione che interrompe la condotta illecita oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado, trattandosi di reato permanente che si protrae nel tempo a causa del perdurare della condotta del reo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)