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Sez. 6, Sentenza n. 7191 del 04/12/2003 Ud. (dep. 19/02/2004) Rv. 228601 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Reato permanente - Cessazione della permanenza - Prescrizione.
Stato
decisa il 2003-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228601-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è reato permanente in relazione al perdurare della condotta omissiva del reo; pertanto la prescrizione decorre dal compimento dell'azione che interrompe la condotta illecita oppure dalla pronuncia della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)