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Sez. L, Sentenza n. 1499 del 18/04/1975 (Rv. 375087 - 01)

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITA - IN GENERE - DELIBERAZIONI CONTRASTANTI CON NORME DETTATE NELL'INTERESSE GENERALE - NULLITA - DELIBERAZIONI CONTRASTANTI CON NORME DETTATE NELL'INTERESSE DI SINGOLI SOCI O DI GRUPPI DI ESSI - ANNULLABILITA.*
Stato
decisa il 1975-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375087-01

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITA - IN GENERE - DELIBERAZIONI CONTRASTANTI CON NORME DETTATE NELL'INTERESSE GENERALE - NULLITA - DELIBERAZIONI CONTRASTANTI CON NORME DETTATE NELL'INTERESSE DI SINGOLI SOCI O DI GRUPPI DI ESSI - ANNULLABILITA.*

L'art 2379 cod civ delimita la nozione di nullita delle deliberazioni delle societa per azioni alle sole ipotesi di impossibilita ed illiceita dell'oggetto, di guisa che il solo contrasto con norme dettate nell'interesse generale, che trascende l'interesse del singolo socio, e dirette ad impedire la deviazione da quello che e lo scopo essenziale economico-pratico del rapporto di societa, determina la nullita della deliberazione. Ricorre, invece, un'ipotesi di semplice annullabilita quando l'oggetto sia in contrasto con norme ispirate esclusivamente alla tutela di singoli soci o di gruppi di soci. (nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto che il licenziamento in tronco del dipendente di una societa per azioni, deliberato dal consiglio d'amministrazione anziche dall'assemblea dei soci come prescritto dallo statuto, non fosse nullo ma annullabile, e percio sanabile dall'assemblea dei soci mediante ratifica retroattiva ex art 1399 cod civ. la Corte ha condiviso questa impostazione, enunciando il principio di cui sopra). (Conf 1032/72, mass n 357388).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2379

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)