Sez. 1, Sentenza n. 1032 del 07/04/1972 (Rv. 357388 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITA - IN GENERE - NOZIONE - DELIBERAZIONE AVENTE OGGETTO IN CONTRASTO CON NORME ISPIRATE ESCLUSIVAMENTE ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI DEI SINGOLI SOCI O DI GRUPPI DI SOCI - ANNULLABILITA.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITA - IN GENERE - NOZIONE - DELIBERAZIONE AVENTE OGGETTO IN CONTRASTO CON NORME ISPIRATE ESCLUSIVAMENTE ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI DEI SINGOLI SOCI O DI GRUPPI DI SOCI - ANNULLABILITA.*
L'art 2379 cod civ delimita la nozione di nullita delle deliberazioni delle societa per azioni alle sole ipotesi di impossibilita ed illiceita dell'oggetto, di guisa che il solo contrasto con norme dettate a tutela dell'interesse generale, che trascende l'interesse del singolo socio, e dirette ad impedire una deviazione da quello che e lo scopo essenziale economico-pratico del rapporto di societa determina la nullita della deliberazione. Ricorre, invece, un'ipotesi di semplice annullabilita quando l'oggetto sia in contrasto con norme, anche se cogenti, ispirate esclusivamente alla tutela degli interessi dei singoli soci o di gruppi di soci. (nella specie, i giudici di merito avevano qualificato di annullamento l'Azione del socio di impugnazione della deliberazione assembleare con la quale, in Sede di approvazione del bilancio, era stato disposto il pagamento di un dividendo, fondata sull'assunto che con la deliberazione impugnata anziche una ripartizione di utili era stata disposta una assegnazione di parte del capitale sociale in quanto le somme distribuite provenivano dal fondo riserve tassate. La Corte ha condiviso questa impostazione, enunciando il principio di cui sopra).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)