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Sez. L, Sentenza n. 15793 del 14/12/2001 (Rv. 551121 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Clausole di riserva di accertamento negativo e di conseguente ripetizione delle somme versate - Validità ex art. 81, comma nono, legge n. 448 del 1998 - Attribuzione in via interpretativa di efficacia retroattiva a tale disposizione - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2001-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551121-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 Cost., dell'art. 81, comma nono. Della legge n. 448 del 1998, interpretato nel senso che la prevista validità delle clausole di riserva di ripetizione subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito apposte alle domande di condono previdenziale ha efficacia retroattiva e riguarda, quindi, non solo le domande di condono presentate ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 79 del 1997, convertito nella legge n. 140 del 1997 (espressamente menzionato dall'art. 81 cit.), ma anche quelle presentate a seguito di provvedimenti legislativi precedenti. L'attribuzione alla disposizione in oggetto del carattere di norma di interpretazione autentica e della portata retroattiva non solo non comportano alcuna lesione del principio di ragionevolezza (in quanto sono adeguatamente giustificate dalla obiettiva incertezza di significato delle norme interpretate), ma neppure violano il principio dell'affidamento, dal momento che nessun legittimo affidamento poteva sorgere negli interessati in assenza di una applicazione incontroversa delle norme stesse. Non è, d'altra parte, ravvisabile alcun conflitto con la neutralità e l'indipendenza della funzione giurisdizionale in quanto l'intervento legislativo "de quo" non ha è stato finalizzato alla specifica risoluzione di concrete fattispecie sottoposte a giudizio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 101, Costituzione art. 102, Costituzione art. 104, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 81 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 4 CORTE COST., Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)