Sez. L, Sentenza n. 9751 del 05/07/2002 (Rv. 555544 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Clausola di riserva di accertamento negativo e conseguente ripetizione delle somme versate - Validità ex art. 81, comma 9, legge n. 448 del 1998 - Condizioni - Apposizione di tale clausola al momento della presentazione della domanda di condono - Attribuzione in via interpretativa di efficacia retroattiva alla predetta disposizione - Questione di legittimità costituzionale in riferimento ai principi di parità di trattamento dei cittadini e di buona amministrazione - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di condono previdenziale, l'art. 81, comma nono, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, norma di portata retroattiva, applicabile a tutte le domande di condono, comprese quelle presentate a seguito di provvedimenti legislativi precedenti il D.L. n. 79 del 1997, attribuisce al soggetto che contemporaneamente a detta domanda abbia proposto riserva di ripetizione la possibilità di ottenere l'accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Tale disposizione, che risponde alla finalità, primaria rispetto al beneficio della diminuzione del contenzioso, di incentivare le domande di condono per esigenze di bilancio, manifestamente non si pone in contrasto con i principi costituzionali di parità di trattamento nei confronti dei cittadini e di buona amministrazione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 81 com. 9 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)