Sez. 3, Sentenza n. 3878 del 05/09/1977 (Rv. 387560 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - MANCATA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE DELLA DATA DI RINVIO DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE NON TENUTASI PER ASSENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - NULLITA - DEDUZIONE IN APPELLO - OBBLIGO DI RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - MANCATA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE DELLA DATA DI RINVIO DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE NON TENUTASI PER ASSENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - NULLITA - DEDUZIONE IN APPELLO - OBBLIGO DI RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
La nullita del procedimento e della sentenza di primo grado, derivante dal fatto che il cancelliere non abbia provveduto, ai sensi degli artt 168 bis cod proc civ ed 82 disp att cod proc civ, a dare comunicazione della nuova data di comparizione, per il caso in cui il giudice istruttore non abbia tenuto udienza nel giorno fissato con la citazione introduttiva, non comporta l'Obbligo del giudice d'appello, davanti al quale la parte interessata abbia dedotto la nullita medesima, di rimessione della causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle tassative ipotesi previste dagli artt 353 e 354 cod proc civ, ma soltanto l'Obbligo di ammettere quella parte ad esercitare tutte le attivita assertive e probatorie che le siano state precluse in conseguenza di detta violazione. (V 3982/74, mass n 372564).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)