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Sez. 3, Sentenza n. 12388 del 21/02/2017 Ud. (dep. 15/03/2017) Rv. 270406 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Bonifica dei siti inquinati - Reato di cui all'art. 257 D.Lgs. n. 152 del 2006 - Omessa comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 242, comma primo, stesso decreto - Sussistenza - Violazione degli altri obblighi informativi previsti dai commi seguenti - Configurabilità del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-02-21
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270406-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di bonifica dei siti inquinati, il reato previsto dall'art. 257, comma primo, ultima parte, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è integrato dalla omessa comunicazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare ai sensi dell'art. 242, comma primo, del medesimo decreto in conseguenza del semplice verificarsi dell'evento potenzialmente inquinante e non dalla violazione degli altri obblighi di informazione previsti dai commi successivi del medesimo art. 242.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 242 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 304 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)