Sez. 3, Sentenza n. 12388 del 21/02/2017 Ud. (dep. 15/03/2017) Rv. 270406 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Bonifica dei siti inquinati - Reato di cui all'art. 257 D.Lgs. n. 152 del 2006 - Omessa comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 242, comma primo, stesso decreto - Sussistenza - Violazione degli altri obblighi informativi previsti dai commi seguenti - Configurabilità del reato - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di bonifica dei siti inquinati, il reato previsto dall'art. 257, comma primo, ultima parte, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è integrato dalla omessa comunicazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare ai sensi dell'art. 242, comma primo, del medesimo decreto in conseguenza del semplice verificarsi dell'evento potenzialmente inquinante e non dalla violazione degli altri obblighi di informazione previsti dai commi successivi del medesimo art. 242.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 242 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 304 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)