Sez. 5, Sentenza n. 8427 del 07/04/2009 (Rv. 608251 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - SANATORIA | In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - SANATORIA
La nullità dell'atto introduttivo del giudizio tributario, dovuta ad omissione od incertezza dei requisiti indicati ai numeri 1 e 2 dell'art. 163 cod. proc. civ., è sanata dalla costituzione del convenuto, ma, per i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, la sanatoria opera "ex nunc", dal momento dell'avvenuta costituzione, e non "ex tunc", ovvero dalla notificazione dell'atto introduttivo invalido, come invece previsto nella formulazione dell'art. 164 cod. proc. civ. conseguente all'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)