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Sez. 3, Sentenza n. 4804 del 01/03/2007 (Rv. 597132 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Eccezione in senso proprio - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597132-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE

L'eccezione di rinuncia alla prescrizione non integra un'eccezione in senso proprio e, pertanto, può essere presa in esame dal giudice, anche d'ufficio, senza bisogno di un'apposita iniziativa della parte interessata, purché i fatti sui quali essa si fonda, anche se non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2936, Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)