Sez. 3, Sentenza n. 4804 del 01/03/2007 (Rv. 597132 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Eccezione in senso proprio - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni.
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE
L'eccezione di rinuncia alla prescrizione non integra un'eccezione in senso proprio e, pertanto, può essere presa in esame dal giudice, anche d'ufficio, senza bisogno di un'apposita iniziativa della parte interessata, purché i fatti sui quali essa si fonda, anche se non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2936, Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)