diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3409 del 13/10/1976 (Rv. 382179 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RILEVABILITA EX OFFICIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382179-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RILEVABILITA EX OFFICIO - CONDIZIONI.*

L'eccezione di rinuncia alla prescrizione non integra un'eccezione in senso proprio, in quanto la ricorrenza della rinuncia medesima puo essere presa in esame dal giudice anche d'ufficio, senza bisogno di un'apposita iniziativa della parte interessata, purche i fatti sui quali si fonda siano stati ritualmente acquisiti al processo. (Conf 3617/74, mass n 372131; (Conf 3733/71, Conf n 3450/71.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)